Lettera di diffida ad adempiere

Modello per la redazione di una lettera con la quale intimare alla controparte inadempiente di eseguire la sua obbligazione entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto. Compila e scarica subito la nostra lettera fac-simile di diffida ad adempiere personalizzata!
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Igor S.
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27/01/2024
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QUALE ESIGENZA SODDISFA LA LETTERA DI DIFFIDA AD ADEMPIERE?

Vuoi intimare al tuo debitore di adempiere un obbligo contrattuale entro un determinato termine (che non può essere inferiore a 15 giorni) alla scadenza del quale il contratto si risolva automaticamente, senza la necessità di ulteriori comunicazioni?

La nostra lettera di diffida ad adempiere ti consente di raggiungere questo obiettivo.

ESEMPI PRATICI NEI QUALI PUÒ TROVARE IMPIEGO LA LETTERA DI DIFFIDA AD ADEMPIERE

La lettera fac-simile di diffida ad adempiere può essere utilizzata per intimare l’adempimento di ogni genere di obbligazione contrattuale, e quindi in moltissimi casi della quotidianità.

Riportiamo qui di seguito alcuni esempi concreti che permettono di meglio inquadrare l’utilità della lettera di diffida ad adempiere e i suoi possibili impieghi.

Esempio 1 di modello di lettera di diffida ad adempiere: hai stipulato un contratto di appalto per la costruzione di un alloggio residenziale ma i lavori si prolungano eccessivamente oltre il termine convenuto? In quanto creditore della prestazione rimasta inadempiuta, se non sei disposto a tollerare un ulteriore ritardo, puoi indirizzare un avvertimento formale alla parte inadempiente, dandole un termine perentorio per l’ultimazione dell’opera. Qualora l’impresa non dovesse rispettare il termine, allora il contratto si potrà ritenere automaticamente risolto.

Esempio 2 di modello di lettera di diffida ad adempiere: hai acquistato un box auto ma non ne hai ottenuto l’immediata consegna perchè nel contratto di compravendita è stato previsto un termine per la consegna a favore del venditore che aveva necessità di liberarlo dalle molte cose che aveva stivato all’interno? Il termine è ora scaduto ma il venditore non ha ancora provveduto a consegnarti il box auto, nonostante tu glielo abbia già richiesto verbalmente più volte? Puoi indirizzargli una diffida ad adempiere, intimandolo a provvedere con la consegna dell’immobile entro e non oltre 15 o più giorni. Nel caso il venditore rimanga inadempiente potrai ritenere risolto il contratto di compravendita e avrai diritto alla restituzione del prezzo e all’eventuale risarcimento del danno provocato dall’inadempimento.

PUNTI FORTI DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

  • Permette di ottenere la risoluzione di diritto e automatica (ipso iure) del contratto, mediante un semplice atto unilaterale e recettizio del creditore, senza quindi la necessità di rivolgersi ad un giudice.
  • Realizza la rapida risoluzione del rapporto contrattuale, mediante la fissazione di un termine improrogabile per l’adempimento, stabilito dalla parte adempiente.

NATURA GIURIDICA DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie la sua obbligazione, all’altra è consentito di sciogliersi dal contratto.

Infatti, “alla parte inadempiente, l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risoluto” (art. 1454 c.c.).

In ciò consiste la diffida ad adempiere: una formale richiesta di adempimento entro un congruo termine, alla scadenza del quale il contratto si intenderà risolto automaticamente, senza la necessità di ulteriori adempimenti della parte adempiente.

Facendo un passo indietro, è utile sapere che, di fronte all’inadempimento della controparte contrattuale, l’altra parte può sempre scegliere, a seconda di quello che è il suo interesse:

  • se procedere alla richiesta di adempimento coattivo, oppure
  • se domandare la risoluzione del contratto.

In questo secondo caso, se vuole ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, la parte adempiente può proporre al giudice una domanda giudiziale affinché dichiari la risoluzione del contratto.

Altrimenti, se vuole evitare le incombenze che derivano dal procedimento giudiziario, le è possibile attivare autonomamente il “procedimento monitorio”, che consiste nell’intimazione (la diffida ad adempiere, appunto) rivolta alla controparte inadempiente, affinché la stessa si adoperi ad eseguire la sua prestazione quanto prima.

La diffida ad adempiere è la prima delle tre ipotesi di risoluzione per inadempimento “di diritto”, e opera quindi automaticamente, al semplice spirare del termine indicato nell’atto.

Le altre due forme di risoluzione automatica del contratto sono costituite dalla “clausola risolutiva espressa” e dal c.c. “termine essenziale”, disciplinati rispettivamente dall’art. 1456 e dall’art. 1457 c.c.

Con la risoluzione automatica, la parte che ha adempiuto alla sua prestazione, senza dover ricorrere al giudice, può ottenere lo scioglimento del contratto attraverso un atto unilaterale e recettizio (ovvero che produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza della persona cui è stato destinato).

Questo strumento è applicabile a tutti i contratti a prestazioni corrispettive.

La giurisprudenza ha specificato che la diffida può essere redatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed è sufficiente che essa giunga a conoscenza del destinatario, non essendo richieste particolari “formule sacramentali”.

Per quanto riguarda il contenuto della diffida, gli elementi essenziali vanno individuati, oltre che nei dati anagrafici delle parti e nell’indicazione del rapporto contrattuale inadempiuto, nella fissazione, da parte del diffidante,

  • di un termine congruo entro il quale adempiere e
  • nella cosiddetta “comminatoria di risoluzione”, che consiste nella manifestazione univoca della volontà del creditore di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo termine.

Non tutti gli inadempimenti, però, legittimano la richiesta di risoluzione del contratto. L’inadempimento, infatti, deve essere “grave”.

L’art. 1455 c.c., a tal proposito, stabilisce che: “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

Ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento, il giudice è tenuto a considerare non solo l’interesse che la parte adempiente ha all’esatto adempimento della prestazione altrui, ma anche il comportamento complessivo di entrambe le parti.

Questa valutazione deve essere sempre fatta, ad eccezione di quei casi in cui è la legge stessa a stabilire quando una condotta del debitore sia da reputarsi grave. Si pensi, in tal senso, all’ipotesi prevista dall’art. 5 della “Legge sull’equo canone”, che prevede la risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento da parte del conduttore se il ritardo è superiore a 20 giorni.

DISCIPLINA GIURIDICA DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

  • Modalità di redazione della diffida ad adempiere (1454 c.c.)
  • Importanza dell’inadempimento (1455 c.c.)

FIGURE AFFINI ALLA DIFFIDA AD ADEMPIERE

La diffida ad adempiere si distingue dal sollecito di pagamento, poiché quest’ultimo ha solamente l’effetto di sollecitare la parte inadempiente a tener fede al suo impegno contrattuale, senza provocare la risoluzione del contratto.

Vedi le figure affini: RICHIESTA DI PAGAMENTO e SOLLECITO DI PAGAMENTO.