Fac-simile di disdetta e recesso utenze telefoniche

Modello fac-simile per l’efficace disdetta o recesso da contratti di utenza telefonica Tim, Vodafone, Wind, Fastweb, Iliad. Compila e scarica subito il nostro modulo personalizzato per la disdetta o il recesso da contratti di utenza telefonica!
"Servizio interessante. Lo sto sperimentando."
Marco V.
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aggiornamento
27/01/2024
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QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO FAC-SIMILE DI DISDETTA E RECESSO PER UTENZE TELEFONICHE?

Con questo modello fac-simile di disdetta e recesso è possibile inviare alle compagnie telefoniche Vodafone, Fastweb, Wind, Tim, Iliad una lettera di

  • recesso dopo i primi 14 giorni (recesso “ordinario”)
  • recesso entro i primi 14 giorni (cd. “diritto di ripensamento”)
  • disdetta per fine contratto al fine di evitare il rinnovo tacito

La Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, che ha convertito il cosiddetto “Decreto Bersani”, ha previsto rispetto ai cosiddetti "contratti per adesione" relativi (solo) a operatori di telefonia, di reti televisive, per contratti Pay TV e di comunicazione elettronica, la possibilità per il cliente di

  • recedere o di
  • trasferire

le utenze presso un altro operatore senza il rispetto di vincoli temporali e senza il pagamento di spese non giustificate.

La norma della legge sopraccitata che più qui interessa recita espressamente quanto segue:

I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Il cliente, quindi, in virtù di questa previsione normativa “eccezionale”, non è più vincolato al contratto fino alla sua naturale scadenza, potendo, al contrario, scegliere di svincolarsi da esso in momento precedente. Il “preavviso” che deve essere concesso all’azienda telefonica è di soli 30 giorni.

Oltre a ciò, c’è un ulteriore vantaggio per l’utente consumatore: l’azienda telefonica, in caso di recesso, potrà addebitare al cliente solo le "spese giustificate", ossia strettamente connesse alle operazioni di disattivazione o trasferimento della linea: si pensi agli interventi tecnici che l’operatore dovrà effettuare per staccare la linea. In ogni caso, eventuali costi per la cessazione dovranno essere indicati in modo espresso nel contratto.

L’addebito di queste spese però - si badi bene - potrà essere applicato solo nel caso di recesso anticipato. Qualora, invece, il cliente comunichi alla compagnia telefonica la disdetta, allora nessun costo gli potrà essere addebitato, perché, come è ovvio, il contratto si va a concludere nei tempi originariamente previsti e la disdetta ha solo la funzione di impedire il rinnovo automatico (sempre previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento).

Nei vari modelli che si trovano in internet c’è molta confusione terminologica, che nasce dalla non conoscenza delle differenze giuridiche tra recesso e disdetta. Nel recesso ci si scioglie da un contratto prima della sua naturale scadenza; nella disdetta, invece, si comunica che non si vuole il rinnovo automatico di un contratto che è già arrivato alla sua naturale scadenza.

Il nostro modello fac-simile può essere utilizzato per tutte e due le casistiche: disdetta e recesso.

Si diceva più sopra che - solo in caso di recesso - l’azienda di servizi può mettere in conto al recedente un “contributo di disattivazione”, che sono "spese giustificate", ossia strettamente connesse alle operazioni di disattivazione o trasferimento della linea.

Normalmente si tratta di una somma forfettaria già indicata nella Condizioni Generali di Abbonamento al momento della sottoscrizione dell’offerta (si vai dai 30 a 100 euro circa).

È bene andare a verificare nel proprio contratto a quanto ammontano tali costi, oppure telefonare ai numeri di assistenza e chiedere l’informazione all’operatore, il quale non potrà rifiutarsi di fornire quanto richiesto. È chiaro, infatti, che una volta inviata la comunicazione di recesso, l’operatore avrà tutto il diritto di addebitare il costo di disattivazione indicato nel contratto che si vuole disdire.

Attenzione: l’operatore potrebbe addebitare anche il pagamento di quella che viene spesso chiamata impropriamente “penale per il recesso anticipato” nel caso in cui, a fronte dell’impegno da parte del cliente a restare sotto contratto per un certo tempo, in fase di sottoscrizione del contratto gli sia stata riconosciuta una qualche forma di bonus, quale, ad esempio, l’azzeramente del canone di attivazione o uno sconto sul canone di abbonamento mensile. È chiaro che in tutti questi casi la compagnia telefonica avrà diritto ad ottenere il rimborso di questi importi. Si consiglia, pertanto, di analizzare per bene il contenuto della propria offerta prima di procedere con la comunicazione del recesso.

Con il presente modello fac-simile di disdetta e recesso è possibile redigere una richiesta di recesso completa, corretta ed efficace, che non lascia spazio alla compagnia telefonica per addurre pretestuose scuse al fine di non ottemperare alla domanda di cessazione del rapporto.

Come detto in premessa, c’è, invero, anche un’altra tipologia di recesso che è possibile esercitare: quello fatto entro i 14 giorni dall’attivazione della linea telefonica. Si tratta del cosiddetto "diritto di recesso e ripensamento".

Infatti, con l'entrata in vigore del D. lgs. 21/2014, che recepisce la direttiva 83/2011 sulla tutela dei consumatori nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali oppure a distanza (telefono, internet), è prevista una nuova normativa sul diritto di recesso. Il tutto è oggi disciplinato dall’art. 52 del Codice del Consumo (così come modificato dal D. lgs. 21/2014).

Oggi il consumatore dispone di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza (telefono o internet) o negoziato fuori dai locali commerciali (una fiera, per esempio), senza dover fornire alcuna spiegazione e senza dover pagare alcuna penale.

In più, questo limite di tempo si eleva ulteriormente ad un anno (decorrente dalla scadenza dei 14 giorni già previsti) se il venditore omette di informare il consumatore sul suo diritto di recesso.

Potremmo definirlo un vero e proprio “recesso di pentimento”, dato dal semplice fatto di non voler più mantenere in essere, per le ragioni più varie, il contratto di utenza telefonica appena concluso.

Nel caso di questo particolare tipo recesso la compagnia telefonica, oltre a non poter addebitare alcun “costo di disattivazione” al cliente dovrà rimborsargli tutti i pagamenti eventualmente fatti in esecuzione del contratto (anche eventuali spese di consegna ordinarie relativa ad apparati vari) entro 14 giorni dopo essere stata informata della volontà del cliente di recedere dal contratto. Ovviamente, vi sarà l’obbligo da parte del consumatore di restituire eventuali apparecchi ricevuti al momento della sottoscrizione del contratto. I costi per la restituzione sono a carico del cliente.

Questo “diritto al ripensamento” è per il consumatore un vantaggio di notevole entità. È, peraltro, facilmente comprensibile intuirne la logica: se non sono io a recarmi presso il punto vendita di chi mi sta vendendo il prodotto o servizio, ma vengo “sorpreso” da una offerta presso una fiera o con una telefonata di un venditore che mi chiama al cellulare per propormi l’adesione o l’acquisto, potrebbe essere che io aderisca alla proposta non per reale necessità ma perché indotto dall’insistenza petulante del venditore di turno. C’è, inoltre, il concreto rischio che non comprenda esattamente i termini dell’offerta e mi impegni in un contratto che mi accorgerò, poi, avere delle condizioni diverse da quelle che avevo inteso parlando con il venditore. Ecco che allora il legislatore, consapevole di queste dinamiche, ha pensato a un bilanciamento di interessi predisponendo a favore del consumatore ”il diritto di ripensamento”.

Quando recesso e disdetta si possono considerare efficacemente inviati?

Capire quando disdetta e recesso possono considerarsi utilmente inviati al destinatario è essenziale per non commettere errori che potrebbero costare caro. Soprattutto ciò è importante nel caso di recesso entro i 14 giorni e nel caso di disdetta alla fine del contratto per evitarne il rinnovo automatico.

Occorre allora guardare a quando la lettera viene ricevuta dal destinatario (la compagnia telefonica) o a quando il cliente ha inviato la lettera?

La risposta - riguardo il caso di recesso entro i 14 giorni - la si trova direttamente nell’art. 54 del Codice del Consumo:

[…] 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

Per la disdetta si può ritenere che valga lo stesso criterio? Quindi l’importante è impostare la raccomandata A/R entro i termini richiesti dalle Condizioni Generali di Abbonamento per esercitare utilmente la disdetta?

Non è così purtroppo. Infatti la Corte di Cassazione ha più volte dichiarato (recentemente anche con una pronuncia a Sezioni Unite, la n. 24822/2015), che l’opzione corretta è la seconda, in quanto il soggetto che deve procedere alla disdetta di un contratto ha il diritto di venire a conoscenza della volontà del cliente entro il termine indicato nel contratto stesso, così da poter adempiere agli obblighi aziendali conseguenti alla cessazione del rapporto prima del tacito rinnovo.

È pertanto di fondamentale importanza:

  1. andare a leggersi attentamente le Condizioni Generali di Abbonamento individuando precisamente entro quanti giorni prima della scadenza del contratto occorre che la disdetta giunga a conoscenza della compagnia telefonica onde evitare il rinnovo automatico del contratto;
  2. calcolare un sufficiente numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli del numero precedente necessari affinché la raccomandata possa arrivare utilmente a destinazione (per prudenza, meglio non calcolarne meno di sette, salvo si faccia uso della Raccomandata 1, che, se impostata entro le 12.00, arriva il giorno successivo; o salvo il caso si invii la disdetta via PEC, dove la ricezione è praticamente immediata).

Solo per curiosità potrebbe essere utile sapere che nel caso, invece, di atti giudiziari (atti di citazione, notifiche di atti amministrativi quali sanzioni relative alla violazione del Codice della Strada, etc.) vale la diversa regola secondo cui fa fede la data di spedizione; pertanto il mittente potrà considerare valida la data apposta sul timbro postale senza doversi preoccupare del giorno in cui avviene la consegna materiale della lettera al destinatario. Si legga, in questo senso, per esempio, Cassazione n. 13970 del 26.07.2004 secondo cui “deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”. Equivalente all'affidamento all'ufficiale giudiziaria deve considerarsi l’invio a mezzo del servizio postale, largamente utilizzato.

Compagnia telefoniche per le quali è possibile effettuare la disdetta e il recesso con il presente modello fac-simile compilabile: Vodafone, Fastweb, Wind, Tim, Iliad.