Fac-simile di sollecito di pagamento

Modello fac-simile per la redazione di un atto scritto con il quale il creditore sollecita il suo debitore al pagamento di fatture scadute e non ancora pagate. Compila e scarica subito il nostro modello di sollecito di pagamento personalizzato!
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Igor S.
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27/01/2024
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Servizio di firma ed invio del sollecito di pagamento a cura del team legale di Brocardi.it

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QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO FAC-SIMILE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO?

Vuoi inviare un sollecito di pagamento al tuo debitore per invitarlo ad adempiere quanto prima alla sua prestazione?

Attraverso il nostro modello fac-simile di sollecito di pagamento il creditore può chiedere al proprio debitore, utilizzando dei toni più o meno incisivi a seconda della situazione (primo, secondo, o terzo sollecito), di adempiere la propria prestazione, che nella maggior parte dei casi consisterà nel pagamento di una fattura scaduta, ma che potrebbe concretarsi anche nel pagamento di uno stipendio o di un canone di locazione o affitto.

Come anticipato, il fac-simile di sollecito di pagamento può essere redatto utilizzando delle modalità più o meno “amichevoli” o “severe”, a seconda dell’entità del credito e di quanto si è già prolungato il ritardo nell’adempimento.

Se si desidera sollecitare il pagamento di un proprio credito per la prima volta, utilizza il modello Richiesta di pagamento.

Se invece si è già provveduto ad inviare un primo sollecito, allora si utilizzi il modello presente in questa pagina.

Benché si faccia assai spesso confusione tra sollecito di pagamento e costituzione in mora si tratta di due cose distinte.

Pur essendo entrambe indirizzate al principale scopo di veder adempiuta l’obbligazione da parte del proprio debitore, questi strumenti sortiscono effetti parzialmente diversi: insistere per ottenere il pagamento, nel caso del sollecito, provocare gli effetti della mora, nel caso di costituzione in mora.

In altre parole, mentre il sollecito di pagamento, nonostante possa anche assumere toni perentori, produce degli effetti più “blandi”, che mirano più che altro a fare pressione sul debitore affinché adempia il suo debito, la costituzione in mora produce conseguenze più incisive, quali

  • la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per inadempimento e
  • il passaggio del rischio in capo al debitore per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, oltreché
  • l’interruzione del termine di prescrizione del credito.

È però opportuno ricordare che, quando

  • la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (come nel caso di un’obbligazione pecuniaria) ed
  • è scaduto il termine per l’adempimento,
  • se il titolo dell’obbligazione determina precisamente l’ammontare dell’importo dovuto, ovvero indichi i criteri per determinarlo,

la costituzione in mora non sarà necessaria.

A tal fine, il sollecito di pagamento per tali tipi di obbligazioni potrà contenere l’indicazione che gli effetti della mora, compresa la debenza degli interessi moratori, sono già scattati automaticamente e stanno correndo dal giorno di scadenza del termine di adempimento.

Il sollecito di pagamento nell’inadempimento delle fatture commerciali

Il modello fac-simile di sollecito di pagamento viene nella maggioranza dei casi utilizzato nell’ambito delle transazioni commerciali, qualora vi sia la necessità di richiedere al creditore moroso il pagamento di fatture già scadute.

In merito alle fatture commerciali, con il D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE che persegue, in particolare, gli obiettivi di:

  • contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delle prestazioni professionali;
  • garantire l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere.

In seguito, con il D. Lgs. 9.11.2012 n. 192 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al suddetto D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, al fine di recepire la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.

Tali nuove regole si applicano per prevenire i ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, intendendosi con tale termine “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, la stessa si applica ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:

  • tra imprese;
  • ovvero tra professionisti;
  • ovvero tra professionisti e imprese;
  • ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni in esame non trovano applicazione per tutte le tipologie di contratti.

Esistono, infatti, diverse esclusioni. Tra queste rientrano:

  • i contratti stipulati con i “consumatori”, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
  • i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
  • i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore

Termini di pagamento

Per quanto riguarda i termini di pagamento, se non è disposto diversamente, le imprese sono obbligate a pagare le fatture entro 30 giorni.

Attenzione: nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti tale termine può superare i 60 giorni, solo allorquando venga pattuito espressamente dalle parti e, in ogni caso, se non risulti iniquo per il creditore.

La clausola relativa al termine deve inoltre essere provata per iscritto.

I termini sopraccitati si riferiscono non solo ai rapporti tra imprese private ma anche alla transazioni commerciali che intervengono tra imprese private e pubblica amministrazione (tuttavia, in tal caso, il termine massimo di pagamento di 60 giorni non potrà essere derogato).

La fattura corrisponde al cosiddetto “importo dovuto” dal debitore, che consiste nella “somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”.

Il debitore potrà ritenersi liberato dall’adempimento della propria obbligazione solo se riesca a dimostrare che il pagamento è divenuto impossibile per una causa sopravvenuta a lui non imputabile.

In mancanza di tale adempimento da parte del debitore, scatta l’interesse di mora, che consiste in una maggiorazione di 8 punti percentuali del tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento, senza che sia necessaria un formale “atto di costituzione in mora” da parte del creditore. Infatti, la decorrenza degli interessi moratori, che potremmo meglio definire interessi “legali-moratori”, poiché vengono previsti direttamente da un atto normativo e prescindono dalla iniziativa della parte creditrice, è automatica.

Gli interessi moratori

Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori, si riportano qui di seguito i termini di riferimento previsti dal decreto legislativo:

  1. trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  2. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  3. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  4. trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:

  • per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D. lgs. 11.11.2003 n. 333;
  • per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Per quanto riguarda la misura degli interessi moratori, gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale tasso di riferimento:

  1. per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
  2. per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
  3. è maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).

Come funziona il calcolo degli interessi moratori da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali?

La normativa di riferimento è il D. lgs n. 192/2012, il quale prevede che gli interessi moratori sono interessi semplici di mora su base giornaliera calcolati ad un tasso che è pari a:

tasso di riferimento + otto punti percentuali.

A questo punto è innanzitutto necessario intendere precisamente cosa significhi "tasso di riferimento": si intende il tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (in estrema sintesi si tratta del prezzo che le banche pagano per prendere denaro in prestito dalla Banca Centrale Europea).

Gli interessi moratori, sia legali sia convenzionali, si calcolano sulla base dell’importo dovuto, ossia sulla base della somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese imposte, dazi, tasse od oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

 

Gli interessi moratori sono derogabili?

Ci si chiede se, nella loro autonomia contrattuale, le imprese possano decidere di rinunciare in tutto o in parte agli interessi moratori maturati sulle fatture scadute e non pagate o, se al contrario, possano addirittura prevedere un tasso di interesse più elevato rispetto a quello determinato per legge secondo i criteri più sopra descritti.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, nelle transazioni commerciali tra imprese, si ricava dalla lettura del D. Lgs 231/2002 così come modificato dal D. Lgs 192/2012, che è possibile prevedere un tasso di interesse moratorio superiore a quello legale, a condizione che non risulti manifestamente iniquo.

Per quanto attiene invece alla possibilità di rinunciare completamente agli interessi moratori, dalla lettura del decreto 231/2002 (art. 7) può dedursi che il creditore è libero di rinunciare agli interessi moratori, in un momento successivo a quello in cui sono divenuti esigibili, non ostandovi alcune espressa disposizione di legge.

L’art 7 del Decreto, infatti, si limita a vietare la rinuncia preventiva agli interessi, presumendo l’iniquità di una clausola di tal fatta.

Tale conclusione si ricava da una lettura sistematica dell’art. 1236 c.c. In virtù di tale norma, è consentito al creditore di rimettere il proprio debito a favore del debitore, costituendo il diritto di credito avente ad oggetto gli interessi un diritto disponibile da parte del proprio titolare, con carattere, si ritiene, risarcitorio, e non punitivo e, in quanto tale, liberamente rinunciabile.

L’opzione di concedere al debitore la remissione degli interessi moratori rientra evidentemente in un’ottica più complessiva di valutazione dei rapporti commerciali con il debitore medesimo, alla luce della quale il creditore potrebbe avere l'interesse mantenere un rapporto durevole con la controparte, anche se quest'ultima si trova momentaneamente in difficoltà a rispettare i termini di pagamento concordati.

Rimborso delle spese per il recupero del credito

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

A tal proposito, la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede, all’art. 6, che:

  1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”.
  2. Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cuial paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore”.
  3. Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti”.

Il contenuto della Direttiva UE è stato poi trasposto nel D. lgs. 192/2012, il quale prevede che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.

Nullità di certi tipi di clausole

Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole relative:

  • al termine di pagamento,
  • al saggio degli interessi moratori,
  • al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.

Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).

La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.).

Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:

  • il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
  • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
  • l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

La clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora:

  • si considera gravemente iniqua;
  • senza possibilità di prova contraria.

La clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito:

  • si presume che sia gravemente iniqua;
  • è però ammessa la prova contraria.