Fac-simile di lettera di dimissioni

Modello fac-simile di lettera per rassegnare le dimissioni, che sono l'atto volontario con cui il dipendente recede dal rapporto di lavoro. Compila e scarica subito la nostra lettera fac-simile di dimissioni personalizzata!
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Marco V.
Ultimo
aggiornamento
11/02/2021
Quantità
pagine
1-2 pagine
Tempo di
compilazione
10 min

QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO DI LETTERA DI DIMISSIONI?

Sei un dipendente e vuoi dimetterti dal tuo posto di lavoro?

Il nostro modello di lettera di dimissioni ti consente di comunicare al datore la tua volontà di dimetterti dal tuo posto di lavoro sia con che senza preavviso.

NATURA GIURIDICA DELLA LETTERA DI DIMISSIONI

La lettera di dimissioni è l'atto con cui il lavoratore comunica al proprio datore la sua volontà di non proseguire il rapporto di lavoro. La legge riconosce infatti al lavoratore il diritto di recedere dal contratto in essere, per qualsiasi ragione, senza obbligo di motivare la propria decisione e senza che il datore debba accettare le dimissioni, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. .

In caso di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso viene meno e il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente (c.d. dimissioni per giusta causa).

Le dimissioni devono essere frutto di una decisione volontaria del lavoratore. Sono quindi da considerarsi illegittime sia le dimissioni richieste contestualmente all’atto dell’assunzione (cd. dimissioni in bianco), sia le dimissioni rassegnate a seguito di minacce o raggiri, ovvero determinate da errore o incapacità di intendere e di volere. In tutti questi casi, le dimissioni sono annullabili ricorrendo all’autorità giudiziaria.

Per garantire la genuinità della decisione del lavoratore, la legge subordina l’efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura, modificata da ultimo nell’ambito delle riforme del c.d. Jobs Act.

In particolare, la nuova normativa, entrata in vigore il 12 marzo 2016, stabilisce che le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità sono inefficaci.

In ogni caso, è d’uso inviare al proprio datore di lavoro anche una lettera cartacea di cortesia per informarlo della propria decisione di dimettersi.

Gli unici soggetti ai quali non si applica la nuova procedura telematica sono:

  • i lavoratori e le lavoratrici che rassegnano le dimissioni nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, sindacato o Commissione di certificazione;
  • le lavoratrici nel periodo di gravidanza, nonché le lavoratrici e i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; per tali soggetti, continua ad applicarsi l’art. 55 del Testo Unico maternità, che al quarto comma prevede che le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto);
  • i lavoratori e le lavoratrici domestiche.

DISCIPLINA GIURIDICA DELLE DIMISSIONI

  • recesso dal contratto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.)
  • recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.)
  • CCNL di settore
  • disposizioni sulle modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015)

TIPOLOGIE DI DIMISSIONI

La lettera di dimissioni può essere:

  • con preavviso;
  • senza preavviso o per giusta causa.

Dimissioni con preavviso

Il dipendente a tempo indeterminato può dimettersi in ogni momento ma deve lavorare per tutto il c.d. periodo di preavviso, salvo che il datore di lavoro lo esoneri. La durata del preavviso è regolata dal contratto di lavoro individuale o dal CCNL applicato.

A differenza del licenziamento, le dimissioni con preavviso sono libere (non devono essere motivate). Ad esempio, un dipendente può dimettersi per motivi personali, per violazioni non gravi del datore di lavoro oppure perché vuole cambiare lavoro.

Invece, nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il dipendente può dimettersi solo per gravissime violazioni del datore di lavoro (giusta causa). Chi, invece, vuole dimettersi senza giusta causa, dovrà attendere la scadenza del rapporto oppure accordarsi con il datore per una risoluzione anticipata del contratto. Ad esempio, un dipendente a tempo determinato che ha trovato un lavoro più conveniente, dovrà attendere la fine del rapporto per poter cambiare lavoro.

Dimissioni per giusta causa o senza preavviso

La lettera di dimissioni senza preavviso viene presentata nel caso di gravissime violazioni del datore di lavoro che non consentono la prosecuzione neppure temporanea del rapporto (dimissioni per giusta causa). Le dimissioni per giusta causa hanno effetto immediato. Il dipendente non deve lavorare durante il periodo preavviso e il datore di lavoro deve comunque corrispondergli la retribuzione relativa a tale periodo.

La sussistenza della giusta causa va valutata caso per caso da chi si dimette. Ad esempio, è possibile dimettersi per giusta causa in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro o di mancato pagamento delle retribuzioni. In caso di controversie, sarà il giudice del lavoro a determinare l'esistenza della giusta causa.

Esistono altri casi di dimissioni senza preavviso che, tuttavia, possono essere presentate solo in ipotesi specifiche. Si tratta, ad esempio, delle dimissioni durante il periodo di prova.

Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco (cioè senza preavviso) quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Le dimissioni per giusta causa configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore. In questo caso il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro.

Inoltre, il lavoratore, oltre a non dover corrispondere l’indennità di mancato preavviso, ha diritto a percepirla egli stesso.

Di seguito le causali di dimissioni per giusta causa individuate dalla giurisprudenza:

• mancato o ritardato pagamento della retribuzione;

• omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore);

• comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;

• pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore;

• c.d. mobbing;

• aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

• spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive come richiesto dall’articolo 2103 del codice civile..

In tali casi, proprio perché il recesso è stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, nel caso si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l’interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro neghi l’esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore, e si rifiuti così di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrà agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni, e vedersi riconosciuto il diritto a percepire tale indennità, oltre che per la restituzione dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di mancato preavviso.

FIGURE AFFINI ALLA LETTERA DI DIMISSIONI

La lettera di dimissioni si differenzia dalla lettera di licenziamento che è la comunicazione con la quale è il datore di lavoro a terminare il rapporto.

FORMALITÀ

Sia nel caso in cui la lettera di dimissioni sia l’unica modalità scelta per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro, sia nei casi in cui risulti facoltativa, è necessario che la lettera rispetti i seguenti requisiti:

  • deve essere scritta su carta semplice;
  • deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano;
  • deve contenere le seguenti informazioni: dati del dipendente, dati dell’azienda, data di assunzione, volontà di concludere il rapporto di lavoro, data di decorrenza delle dimissioni.

Nel caso di dimissioni semplici non è necessario indicare il motivo per cui ci si dimette.

Invece, nel caso di dimissioni per giusta causa sarà necessario indicare la motivazione.