Sei un datore di lavoro e vuoi instaurare un rapporto di lavoro subordinato senza limiti di tempo con un lavoratore?
Il nostro modello di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ti consente di disciplinare un rapporto di lavoro senza la previsione di una scadenza contrattuale con qualsiasi tipo di lavoratore, ad eccezione dei dirigenti, per i quali la legge prevede una disciplina specifica.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è l’accordo con il quale il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata. Sotto tale aspetto si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo determinato, che ha una durata prestabilita.
Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro in Italia, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni.
Ai sensi dell’art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il testo dell’art. 2094 c.c. contempla due requisiti che caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.
L’eterodirezione va intesa come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.
La dipendenza si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi.
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può essere a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time).
A tempo pieno (full time): il lavoratore presterà la propria attività lavorativa per tutte le ore indicate dalla contrattazione collettiva o dal regolamento aziendale. La legge prescrive un doppio limite massimo tassativo e inderogabile che fissa in 8 ore giornaliere, e 48 ore settimanali l'orario di lavoro. Solo in presenza di un accordo sindacale, il limite può essere derogato al un massimo di un'ora giornaliera "a recupero", laddove in alcuni giorni si lavori meno di otto ore. In ogni caso, la media di ore, rilevata nell'arco di 3 settimane consecutive, di lavoro deve essere pari a 8 ore/giorno e 48 ore/settimana, con il vincolo di un massimo di 9 ore/giorno.
A tempo parziale (part time): il lavoratore presterà la propria attività per un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, con una proporzionale riduzione del salario. In base alla ripartizione delle ore generalmente si distingue una forma orizzontale di ripartizione oraria in base alla quale si riducono le ore lavorate ogni giorno, una forma verticale che riduce i giorni lavorati per settimana anche in forma periodica (part time ciclico) ovvero mista, con una riduzione combinata di giorni e di ore lavorati.
Il rapporto di lavoro subordinato si distingue innanzitutto dal rapporto di lavoro autonomo.
I requisiti della eterodirezione e della dipendenza del prestatore di lavoro presenti nel testo dell’art. 2094 c.c. caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato e sono invece assenti nel lavoro autonomo.
Viceversa, gli altri elementi, vale a dire la retribuzione e la collaborazione, risultano comuni a entrambe le tipologie di lavoro, e per tale ragione non svolgono alcuna funzione selettiva.
La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c. ha reso necessario elaborare degli indici pratici che agevolino l'operazione di qualificazione del rapporto.
Gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza sono:
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi (art. 2, comma 2):
Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato è apposto un termine al contratto, al contrario del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non è prevista una scadenza contrattuale.
Infine, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si differenzia dall’apprendistato che è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 41, D. Lgs. 81/2015) e per il quale il legislatore ha previsto una disciplina specifica.
Il contratto a tempo indeterminato deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro:
È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento.
Il datore di lavoro ha, inoltre, i seguenti oneri relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro: