Modello di contratto di lavoro per dirigenti

Modello fac-simile per la redazione di un contratto di lavoro per dirigenti. I dirigenti sono una speciale categoria di dipendenti, caratterizzati da autonomia e potere decisionali talmente ampi da incidere sull'intera azienda o su un suo settore (es. direttore commerciale, direttore risorse umane). Compila il nostro modello e scarica subito il tuo contratto di lavoro per dirigenti personalizzato!
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Marco V.
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aggiornamento
11/09/2023
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QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI?

Sei un datore di lavoro e vuoi assumere a tempo determinato o indeterminato un dirigente (o manager)?

Il nostro modello di contratto di lavoro per dirigenti ti consente di disciplinare un rapporto di lavoro per un dirigente con o senza la previsione di una scadenza contrattuale.

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI

Il contratto di lavoro per dirigenti regola il rapporto tra un datore di lavoro e un lavoratore dirigente.

I dirigenti sono una speciale categoria di dipendenti, caratterizzati da autonomia e potere decisionali talmente ampi da incidere sull'intera azienda o su un suo settore (es. direttore commerciale, direttore risorse umane).

Ai sensi dell’art. 2094 c.c.è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Il testo dell’art. 2094 c.c. contempla due requisiti che caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.

L’eterodirezione va intesa come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.

La dipendenza si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi.

I dirigenti sono i lavoratori che in azienda ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.

Il lavoro dirigenziale presenta caratteri di specialità rispetto a quello delle altre categorie professionali, soprattutto per la particolare intensità dei poteri conferiti al dirigenti dal datore di lavoro e per l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione di numerose norme protettive in materia di:

  • orario di lavoro. Il D.lgs. n. 66/2003, all’art. 17 co. 5, prevede infatti che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni in materia di orario normale di lavoro, durata massima della prestazione lavorativa, lavoro straordinario e del riposo giornaliero non si applicano ai dirigenti, al personale direttivo delle aziende o ad altre persone aventi potere di decisione autonomo. Poichè non si applica la normativa relativa alla durata massima della prestazione lavorativa, i dirigenti hanno diritto ad un maggior compenso solo nell’ipotesi in cui la prestazione richiesta possa comprometterne la salute e l’integrità psico-fisica oppure nel caso in cui sia superato l’eventuale limite massimo di orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva;
  • limiti alla disciplina del lavoro a termine: la durata non deve superare i 5 anni, in luogo dei 12 mesi (elevabili a ventiquattro mesi solo in presenza di particolari condizioni) stabiliti per le altre categorie professionali;
  • limiti al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo: per i dirigenti i cui rapporti sono disciplinati contrattualmente, i CCNL prevedono che, se licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, hanno diritto ad una indennità supplementare.

I dirigenti hanno anche contratti collettivi specifici (CCNL). I principali CCNL sono stipulati per i dirigenti di aziende industriali e del terziario.

DISCIPLINA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI

Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere innanzitutto a tempo determinato, ovvero con la previsione di un termine finale di durata, oppure a tempo indeterminato, ovvero senza alcuna previsione di una scadenza contrattuale.

Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere, inoltre, a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time).

Secondo la giurisprudenza, il contratto di lavoro part-time per le qualifiche dirigenziali è da ritenersi legittimo quando indica il limite quantitativo della prestazione lavorativa, rimettendone all’autonomia del dipendente la distribuzione dell’orario.

FIGURE AFFINI AL CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI

Il rapporto di lavoro dei dirigenti si differenzia dal rapporto di lavoro per le altre categorie professionali per la particolare intensità dei poteri conferiti al dirigente dal datore di lavoro e per l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione di numerose norme protettive in materia di:

  • orario di lavoro;
  • limiti alla disciplina del lavoro a termine;
  • limiti al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

Si deve, inoltre, distinguere il rapporto di lavoro subordinato dei dirigenti dal rapporto di lavoro autonomo.

I requisiti della eterodirezione e della dipendenza del prestatore di lavoro presenti nel testo dell’art. 2094 c.c. caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato e sono invece assenti nel lavoro autonomo.

Viceversa, gli altri elementi, vale a dire la retribuzione e la collaborazione, risultano comuni a entrambe le tipologie di lavoro, e per tale ragione non svolgono alcuna funzione selettiva.

La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c. ha reso necessario elaborare degli indici pratici che agevolino l'operazione di qualificazione del rapporto.

Gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza sono:

  • la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare esercitati dal datore di lavoro;
  • l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
  • lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
  • l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente;
  • la retribuzione periodica;
  • l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
  • l'osservanza di un orario di lavoro;
  • la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie.

La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.

Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.

L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi (art. 2, comma 2):

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

FORMALITÀ

Il contratto di lavoro per dirigenti deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro:

  • la mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore;
  • l’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • l’eventuale termine apposto al contratto;
  • l’eventuale durata del periodo di prova;
  • l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • i giorni di ferie e le ore di permesso;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.

È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento.

Il datore di lavoro ha, inoltre, i seguenti oneri relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro:

  • invio telematico entro le 24 ore del giorno precedente l'assunzione dell'Unificato Lav;
  • rilascio della dichiarazione di assunzione;
  • rilascio del contratto di lavoro in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti;
  • rilascio della liberatoria privacy, modulo per richiesta detrazioni d'imposta, TFR, modulo Dichiarazione Bonus D.L. 66/2014.