Sei un datore di lavoro e vuoi assumere a tempo determinato o indeterminato un dirigente (o manager)?
Il nostro modello di contratto di lavoro per dirigenti ti consente di disciplinare un rapporto di lavoro per un dirigente con o senza la previsione di una scadenza contrattuale.
Il contratto di lavoro per dirigenti regola il rapporto tra un datore di lavoro e un lavoratore dirigente.
I dirigenti sono una speciale categoria di dipendenti, caratterizzati da autonomia e potere decisionali talmente ampi da incidere sull'intera azienda o su un suo settore (es. direttore commerciale, direttore risorse umane).
Ai sensi dell’art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il testo dell’art. 2094 c.c. contempla due requisiti che caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.
L’eterodirezione va intesa come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.
La dipendenza si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi.
I dirigenti sono i lavoratori che in azienda ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
Il lavoro dirigenziale presenta caratteri di specialità rispetto a quello delle altre categorie professionali, soprattutto per la particolare intensità dei poteri conferiti al dirigenti dal datore di lavoro e per l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione di numerose norme protettive in materia di:
I dirigenti hanno anche contratti collettivi specifici (CCNL). I principali CCNL sono stipulati per i dirigenti di aziende industriali e del terziario.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere innanzitutto a tempo determinato, ovvero con la previsione di un termine finale di durata, oppure a tempo indeterminato, ovvero senza alcuna previsione di una scadenza contrattuale.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere, inoltre, a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time).
Secondo la giurisprudenza, il contratto di lavoro part-time per le qualifiche dirigenziali è da ritenersi legittimo quando indica il limite quantitativo della prestazione lavorativa, rimettendone all’autonomia del dipendente la distribuzione dell’orario.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti si differenzia dal rapporto di lavoro per le altre categorie professionali per la particolare intensità dei poteri conferiti al dirigente dal datore di lavoro e per l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione di numerose norme protettive in materia di:
Si deve, inoltre, distinguere il rapporto di lavoro subordinato dei dirigenti dal rapporto di lavoro autonomo.
I requisiti della eterodirezione e della dipendenza del prestatore di lavoro presenti nel testo dell’art. 2094 c.c. caratterizzano specificatamente il lavoro subordinato e sono invece assenti nel lavoro autonomo.
Viceversa, gli altri elementi, vale a dire la retribuzione e la collaborazione, risultano comuni a entrambe le tipologie di lavoro, e per tale ragione non svolgono alcuna funzione selettiva.
La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c. ha reso necessario elaborare degli indici pratici che agevolino l'operazione di qualificazione del rapporto.
Gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza sono:
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi (art. 2, comma 2):
Il contratto di lavoro per dirigenti deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro:
È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento.
Il datore di lavoro ha, inoltre, i seguenti oneri relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro: