Hai un’azienda e hai bisogno di un lavoratore che svolga in autonomia un determinato servizio (ad esempio: consulenza informatica, campagna di marketing) pur coordinandosi con le tue esigenze organizzative?
Il nostro modello di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ti consente di disciplinare il rapporto di lavoro autonomo tra un committente e un collaboratore coordinato con o senza la previsione di una scadenza contrattuale.
L’art. 2222 c.c. definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere - a fronte di un corrispettivo - un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzato dallo svolgimento di un determinato servizio o dall’esecuzione di una data opera con carattere continuativo in favore del committente, secondo istruzioni fornite nel corso del rapporto dal committente, ma preventivamente concordate con il collaboratore.
La scelta delle modalità di adempimento della prestazione spetta, in ogni caso, al collaboratore, che opera in funzione del risultato da raggiungere.
La collaborazione coordinata e continuativa può avere ad oggetto sia un’attività intellettuale, che un’attività manuale.
L’ipotesi è contemplata dall’art. 409 n. 3 c.p.c., che ha anche esteso l’applicazione del rito del lavoro alle controversie relative anche a questo tipo di rapporti di collaborazione, al fine di estendere le garanzie processuali e sostanziali a quelle categorie di lavoratori che, pur in assenza di formale subordinazione, subiscono situazioni di soggezione economica tale da comportare una loro sostanziale subordinazione all’imprenditore.
Questo tipo di rapporto di lavoro è, infatti, definito parasubordinato.
Esso si pone nel mezzo tra il lavoro dipendente, dal quale si differenzia per l’assenza del vincolo di subordinazione, e il lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione.
I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono:
L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi (art. 2, comma 2):
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere a tempo determinato, ovvero con la previsione di un termine finale di durata, oppure a tempo indeterminato, ovvero senza alcuna previsione di una scadenza contrattuale.
La collaborazione coordinata e continuativa si distingue dal rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione; il lavoratore subordinato, invece, si obbliga, a fronte della retribuzione, a collaborare con l’impresa mettendo a disposizione le proprie energie lavorative alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si differenzia, inoltre, dal lavoro autonomo, inteso come esercizio di arte o professione (art. 2229 c.c.), ma anche come contratto d’opera (art. 2222 c.c.), dal momento che tali rapporti sono caratterizzati dall’organizzazione dei mezzi e dall’assunzione del rischio d’impresa in capo al lavoratore.
È fortemente raccomandabile la forma scritta per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto deve contenere:
L’instaurazione del rapporto di collaborazione è oggetto di comunicazione al Centro per l’Impiego di riferimento.
Il reddito del collaboratore è assimilato ai fini fiscali a quello del lavoratore dipendente. I dati devono essere indicati nel libro unico del lavoro. Il committente è sostituto d’imposta a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda il regime previdenziale, invece, il collaboratore deve essere iscritto alla Gestione separata INPS. I contributi sono per ⅔ a carico dell’azienda e per ⅓ a carico del collaboratore.