Modello di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Modello fac-simile per la redazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzato dallo svolgimento di un determinato servizio o dall’esecuzione di una data opera (materiale o intellettuale) con carattere continuativo in favore del committente, secondo istruzioni fornite da quest'ultimo nel corso del rapporto, ma preventivamente concordate con il collaboratore. Compila il nostro modello e scarica subito il tuo contratto personalizzato di collaborazione coordinata e continuativa!
"Servizio interessante. Lo sto sperimentando."
Marco V.
Ultimo
aggiornamento
03/12/2020
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fino a 10 artt.
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10 min

QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA?

Hai un’azienda e hai bisogno di un lavoratore che svolga in autonomia un determinato servizio (ad esempio: consulenza informatica, campagna di marketing) pur coordinandosi con le tue esigenze organizzative?

Il nostro modello di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ti consente di disciplinare il rapporto di lavoro autonomo tra un committente e un collaboratore coordinato con o senza la previsione di una scadenza contrattuale.

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’art. 2222 c.c. definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere - a fronte di un corrispettivo - un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzato dallo svolgimento di un determinato servizio o dall’esecuzione di una data opera con carattere continuativo in favore del committente, secondo istruzioni fornite nel corso del rapporto dal committente, ma preventivamente concordate con il collaboratore.

La scelta delle modalità di adempimento della prestazione spetta, in ogni caso, al collaboratore, che opera in funzione del risultato da raggiungere.

La collaborazione coordinata e continuativa può avere ad oggetto sia un’attività intellettuale, che un’attività manuale.

L’ipotesi è contemplata dall’art. 409 n. 3 c.p.c., che ha anche esteso l’applicazione del rito del lavoro alle controversie relative anche a questo tipo di rapporti di collaborazione, al fine di estendere le garanzie processuali e sostanziali a quelle categorie di lavoratori che, pur in assenza di formale subordinazione, subiscono situazioni di soggezione economica tale da comportare una loro sostanziale subordinazione all’imprenditore.

Questo tipo di rapporto di lavoro è, infatti, definito parasubordinato.

Esso si pone nel mezzo tra il lavoro dipendente, dal quale si differenzia per l’assenza del vincolo di subordinazione, e il lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione.

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi (art. 2, comma 2):

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

DISCIPLINA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

  • Art. 2222 c.c. e seguenti
  • Art. 409 c. 3 c.p.c.
  • Art. 2 Jobs Act (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere a tempo determinato, ovvero con la previsione di un termine finale di durata, oppure a tempo indeterminato, ovvero senza alcuna previsione di una scadenza contrattuale.

FIGURE AFFINI AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La collaborazione coordinata e continuativa si distingue dal rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione; il lavoratore subordinato, invece, si obbliga, a fronte della retribuzione, a collaborare con l’impresa mettendo a disposizione le proprie energie lavorative alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si differenzia, inoltre, dal lavoro autonomo, inteso come esercizio di arte o professione (art. 2229 c.c.), ma anche come contratto d’opera (art. 2222 c.c.), dal momento che tali rapporti sono caratterizzati dall’organizzazione dei mezzi e dall’assunzione del rischio d’impresa in capo al lavoratore.

FORMALITÀ

È fortemente raccomandabile la forma scritta per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il contratto deve contenere:

  • l’oggetto del contratto, che deve essere individuato e definito, onde evitare che la prestazione dedotta possa configurarsi in un semplice mettersi a disposizione del committente;
  • la dichiarazione della piena autonomia del collaboratore nell’organizzazione delle prestazioni da rendere;
  • l’eventuale indicazione del termine finale del contratto;
  • termini di preavviso per il recesso;
  • corrispettivo pattuito;
  • eventuale patto di riservatezza e/o di non concorrenza.

L’instaurazione del rapporto di collaborazione è oggetto di comunicazione al Centro per l’Impiego di riferimento.

Il reddito del collaboratore è assimilato ai fini fiscali a quello del lavoratore dipendente. I dati devono essere indicati nel libro unico del lavoro. Il committente è sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda il regime previdenziale, invece, il collaboratore deve essere iscritto alla Gestione separata INPS. I contributi sono per ⅔ a carico dell’azienda e per ⅓ a carico del collaboratore.