Modulo di richiesta rimborso abbonamenti palestra e piscina non usufruiti per covid-19

Fac-simile di lettera per la richiesta di rimborso abbonamenti palestra e piscina non usufruiti per impossibilità sopravvenuta a causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19).
"Idea geniale! Comodissimo!"
Irene P.
Ultimo
aggiornamento
03/12/2020
Quantità
pagine
1-2 pagine
Tempo di
compilazione
5 min

A COSA SERVE IL MODELLO DI RICHIESTA DI RIMBORSO PER INGRESSI O ABBONAMENTI IN PALESTRA O PISCINA NON UTILIZZATI A CAUSA DEL CORONAVIRUS?

Si tratta di un modello fac-simile compilabile da usare per la richiesta di rimborso per ingressi o abbonamenti a palestre e piscine non utilizzati a causa della pandemia, che restituisce un PDF già pronto per essere stampato e inviato

  • via posta ordinaria (si suggerisce in questo caso l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento) o
  • via PEC (posta elettronica certificata)

Con questo modello di lettera si richiede alla società, associazione o ente da cui sono stati acquistati, il rimborso degli ingressi o dell’abbonamento per accedere alla palestra o piscina, di cui non si è potuto concretamente fare uso a causa della pandemia di Coronavirus.

Giuridicamente la fattispecie trova soluzione in una norma del Codice Civile che detta un principio di carattere generale e valevole per ogni fattispecie contrattuale in cui alla prestazione di una parte corrisponde una controprestazione dell’altra parte.

Si tratta dell’art. 1463 c.c., il quale dispone che, nel caso di contratti a prestazioni corrispettive (ossia quelli dove vige il principio espresso dal famoso brocardo latino “do ut des”), se una delle parti viene liberata dall’obbligo di eseguire la sua prestazione per sopravvenuta impossibilità non imputabile, allora non potrà chiedere la controprestazione all’altra parte contrattuale e sarà tenuta a restituire quella che nel frattempo abbia ricevuto (è stato espressamente affermato che tale norma si riferisce a tutti i contratti onerosi in generale, e dunque sia a quelli commutativi che a quelli associativi).

In particolare, a fondamento dell’obbligo di restituire quanto già ricevuto, si pone il principio della ripetizione dell’indebito, espresso a sua volta all’art. 2033 del c.c., secondo cui colui il quale ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto a pretendere la restituzione (in latino “repetere”) di ciò che ha pagato.

Il pagamento effettuato, infatti, si qualifica come non dovuto, perché in cambio di esso non si è ottenuto quanto si sarebbe dovuto ottenere (la controprestazione della controparte contrattuale), venendosi così a spezzare quello che che in gergo tecnico giuridico viene denominato “sinallagma contrattuale”, ovvero l’equilibrio tra ciò che viene dato da un contraente e ciò che viene dato dell’altro in esecuzione del contratto sottoscritto.

Se si desidera approfondire maggiormente la questione, è possibile leggere questo nostro contributo.