Attraverso il modello fac-simile di autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, è possibile sostituire i certificati detenuti dagli uffici della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi con semplici dichiarazioni rese dalle persone interessate.
La ratio dell’autocertificazione, e quindi la sua funzione, è quella di semplificare e rendere più snelle le procedure di accesso ad atti e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, utili ai privati per accedere a servizi di varia natura.
Con l’autocertificazione compilabile fornita da Lexgenerator, o più correttamente “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, è possibile per qualunque privato attestare sotto la propria responsabilità, evitando così i costi e le lungaggini delle pratiche burocratiche, qualità personali o fatti, in sostituzione delle originali certificazioni depositate presso le amministrazioni pubbliche.
Il punto di riferimento per la disciplina dell’autocertificazione è il D.P.R. 445/2000 e, in particolare, l’art. 46.
L’art. 46 di cui al D.P.R. 445/2000 contiene un lungo elenco di quelli che sono i fatti o le qualità personali che possono costituire oggetto di autocertificazione.
In particolare, è possibile autocertificare:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
I soggetti tenuti ad accettare l’autocertificazione prodotta dall’interessato sono:
Infatti, ai sensi del primo comma dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.
In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, quindi, sono espressamente tenute ad accettare le autocertificazioni legittimamente prodotte dai privati, senza poter pretendere l’esibizione degli atti o dei certificati originali. Questo in una chiara ottica di snellimento delle procedure burocratiche indispensabili per l’accesso, da parte del cittadino, ai diversi servizi pubblici.
La pubblica amministrazione, in un secondo momento, sarà autorizzata ad effettuare i dovuti controlli al fine di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’autocertificazione e quando effettivamente riportato dagli atti o certificati sostituiti e detenuti presso la pubblica amministrazione competente.
L’art. 71 del D.P.R. 445/2000, in particolare, prevede che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.” Da ciò emerge che i controlli non verranno effettuati sempre e comunque, ma solamente a campione e solo nel caso in cui emergano dei dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato dal privato interessato.
In che modo vengono effettuati i controlli?
Il secondo comma dell’art. 71 prevede a tal riguardo che “I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”
E se l’autocertificazione presentasse delle irregolarità frutto di un errore di distrazione? C’è il rischio di incorrere in sanzioni penali?
Potrebbe capitare che l’amministrazione che effettua i controlli riscontri delle discrepanze tra quanto dichiarato dal privato e quanto riscontrato dai documenti in possesso dell’amministrazione competente. In tal caso, viene adottato un procedimento di rettifica che evita di produrre l’inefficacia degli atti compiuti sulla base dell’autocertificazione irregolare, oltre all’irrogazione di sanzioni. Il terzo comma dell’art. 71, infatti, prevede che “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.”
Dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, è importante notare che le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
Inoltre, l’art. 37 del D.P.R. 445/200 prevede che “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta
la firma da legalizzare.”
Il modello fac-simile di autocertificazione fornito da Lexgenerator consente al privato di certificare un ampio numero di fatti o qualità personali, semplificando così notevolmente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.
Riportiamo qui di seguito alcuni esempi concreti che permettono di meglio inquadrare l’utilità dell’autocertificazione e i suoi possibili impieghi.
ESEMPIO 1: Devi iscrivere tuo figlio all’asilo nido del Comune e ti serve dichiarare che lo stesso risiede nel territorio comunale, poiché vengono ammessi a frequentare l’asilo solamente i bambini residenti? Potrai farlo semplicemente sottoscrivendo il modulo di autocertificazione di residenza in cui si dichiarano i dati anagrafici del bambino e il suo luogo di residenza.
ESEMPIO 2: Devi partecipare ad un concorso pubblico e nella domanda di iscrizione ti viene richiesto di certificare, sotto la tua responsabilità, di essere a posto con la giustizia e di non aver riportato alcuna condanna penale a tuo carico? Potrai assolvere tale compito compilando il modello di autocertificazione che ti proponiamo qui di seguito.
ESEMPIO 3: Devi prendere parte ad una selezione pubblica volta a conferire un posto di dottorato di ricerca e, a tal fine, devi dichiarare di aver sostenuto tutti gli esami di laurea con una certa votazione, oltre all’esame finale comprovato dal certificato di laurea? Ti basterà compilare il modello di autocertificazione fornito da Lexgenerator, per essere sicuro di aver correttamente indicato la tua qualifica di studio nel caso vi dovessero in futuro essere dei controlli relativamente a tale circostanza.
ESEMPIO 4: Vuoi ottenere l’erogazione degli assegni familiari che ti spettano da parte dell’INPS? In tal caso ti servirà auto-certificare il tuo stato di famiglia, indicando da quali membri è composta, precisando anche luogo e data di nascita di ciascuno.
Attraverso il modello fac-simile di autocertificazione è possibile porsi in relazione con la pubblica amministrazione, avendo accesso a servizi pubblici di vario genere, semplicemente presentando dei modelli compilati e sottoscritti dall’interessato invece di chiedere l’emissione del documento da parte dell’amministrazione competente, con notevole risparmio di tempo (e di costi).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, infatti, sono tenuti ad accettare le autocertificazioni prodotte dal privato, non potendo in alcun modo rifiutarle.
L’autocertificazione, prevista dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, disciplinata dall’articolo successivo.
L’autocertificazione consiste in un atto unilaterale, indirizzato alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi, redatto e sottoscritto dall’interessato, che sostituisce in tutto e per tutto la certificazione originale.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà svolge funzioni simili ma, diversamente dall’autocertificazione, è diretta a dichiarare stati, qualità personali e fatti non contenuti nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, la redazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà abbisogna, ai fini della validità, di alcune formalità aggiuntive.
L’art. 47 del D.P.R. 445/200 prevede, infatti, che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”
Inoltre, al comma 1 del medesimo articolo, si afferma che “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.”
Per quanto riguarda, in particolare, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, esse “sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica [...]”
Ecco alcuni esempi pratici di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- il documento che certifica che la copia di un certo documento è conforme all'originale;
- il documento che dichiara che l’interessato ha svolto una determinata attività lavorativa per un certo periodo di tempo presso una certa azienda.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
L’autocertificazione generica si distingue dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà poiché, nel primo caso, i fatti e le qualità che vengono certificati dal privato sono espressamente contenute nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Vedi le figure affini: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ